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Industria 4.0 - 2a parte: Attestazione

Posted on 17th Mar 2019

L'interconnessione delle macchine acquistate, ai fini della certificazione Industria 4.0, può essere attestata in due modi:

  • per beni il cui costo di acquisizione sia superiore ai 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
    Secondo quando descritto nella circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti autorizzati a rilasciare attestati di conformità sono:
    • organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021);
    • organismi per la Certificazione diProdotto (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065);
    • organismi di Ispezione di Tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020);
    • L'elenco completo dei soggetti accreditati secondo le norme sopra indicata è disponibile nel sito internet www.accredia.it.
  • per i beni il cui costo di acquisizione sia inferiore a 500.000 euro, è ritenuta sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa. Tuttavia, anche in questo caso è possibile e consigliabile, ma non obbligatorio, ricorrere ad una perizia tecnica giurata, oppure ad un attestato di conformità.

La Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate specifica che la perizia o l'attestazione di conformità debbano essere corredate da un analisi tecnica: questa deve essere sviluppata da un professionista che dichiari la propriaterzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto delle stessa perizia. La medesima Circolare specifica che la perizia o attestato possono riguardare anche più di un bene agevolato.

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, oppure, nel caso fosse successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.