Industria 4.0 - 1a parte: Concetti generali.
Posted on 7th Mar 2019
La legge di bilancio stabilisce che ai fini dell'applicazione degli incentivi previsti dalla legge stessa, ovvero l'iper-ammortamento e il super-ammortamento, l'impresa sia tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, oppure, per i beni con un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti regolarmente nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

La dichiarazione resa dal legale rappresentante o la perizia tecnica giurata devono attestare:
- che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B;
- che il bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (supply chain).
Come indicato nella "Guida alle misure Piano Industria 4.0" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, affinché un bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento,...) ed esterni (es. clienti, fornitori, altri siti produttivi, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, supply chain,...) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP/IP, HTTP, MQTT,...);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni per garantire la sicurezza dei dati, mediante l'utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).